CERTIFICAZIONE UNICA

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 175/2014 in vigore dal 13 Dicembre 2014, si stabilisce che a partire dal 2015 il vecchio modello CUD, utilizzato per la certificazione dei redditi da lavoro dipendente, viene sostituito dalla Certificazione Unica 2015 ( CU2015). Questo nuovo modello consente di certificare in un'unica soluzione, sia i redditi da lavoro dipendente, che i redditi da lavoro autonomo.
Chi lavora con Agenti, Lavoratori Autonomi e Percettori, deve consegnare agli interessati il modello ministeriale, così da poter essere poi inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Ogni anno invece, entro il 7 Marzo si dovranno inviare le certificazioni relative:
- ai redditi di lavoro dipendente;
- ai redditi assimilati;
- ai redditi di lavoro autonomo;
- ai redditi diversi.
Attestanti l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti. Il sostituto d’imposta potrà inviare le comunicazioni in un unico invio o effettuando invii separati.
Le sanzioni: Il decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014) che ha istituito la dichiarazione precompilata ha previsto l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione unica tardiva o inviata oltre i termini (la scadenza normalmente è il 7 marzo che, però, quest’anno cade di sabato e quindi il termine slitta a lunedì 9). L’unico modo per evitarla è trasmettere la certificazione unica corretta entro cinque giorni dalla scadenza.
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